GIUSTIZIA

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Cos’è la giustizia? Non c’è domanda più ricorrente nel pensiero filosofico e giuridico, ma anche e soprattutto nella vita di ogni persona e di ogni popolo. Presente sin dagli albori della nostra civiltà – dalle civiltà mesopotamiche all’Antico Testamento – la questione della giustizia attraversa il pensiero greco e romano e accompagna la storia dell’umanità fino ai nostri giorni senza incontrare una risposta appagante e neppure una definizione convincente e condivisa, né tanto meno definitiva. La giustizia appartiene a quelle esigenze comuni ad ogni persona – come la bellezza, l’amore, la verità – rispetto alle quali possiamo solo dire ciò che Agostino disse a proposito del tempo: «Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so» (Agostino, Confessioni, XI, 14, 17)

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Giustizia è un termine inattingibile sul piano concettuale e speculativo, ma cogente sul piano esperienziale, per i singoli e per la vita comune.

Gustav Klimt's Jurisprudence (1907) famous painting. Original from Wikimedia Commons.

Tanto sfuggente è l’idea della giustizia, quanto potente è l’esperienza della ingiustizia, vero terreno di incontro dei singoli e delle culture. «La giustizia è una esigenza che postula un’esperienza personale: l’esperienza della giustizia o, meglio, dell’aspirazione alla giustizia che nasce dall’esperienza dell’ingiustizia e dal dolore che ne deriva» ( G. Zagrebelsky in conversazione con Carlo Maria Martini, La domanda di giustizia, Torino, Einaudi 2003, p. 15-16)

. Anche le più grandi menti balbettano quando si tratta di definire che cosa sia la giustizia, ma persino un bimbo di pochi anni sa prontamente riconoscere la bruciante esperienza dell’ingiustizia: «Non è giusto!» – quante volte lo sentiamo riecheggiare nelle nostre conversazioni sin dalla più tenera età?

Ci incontriamo e ci riconosciamo sul piano del concreto vivente (Romano Guardini), del vissuto: la domanda di giustizia è una esperienza che ci accomuna, più che un’idea su cui accordarsi.

In questo ambito, ci incontriamo e ci riconosciamo a partire da ciò che manca: è l’ingiustizia patita che ci muove, come singoli e come popoli, più che un’immagine precisa della meta da raggiungere.

Eppure, si continua a cercare. La ricerca di ordinamenti giusti per la vita sociale è fonte di inappagabile inquietudine e di inesauribile creatività: «La sempre nuova faticosa ricerca di retti ordinamenti per le cose umane è compito di ogni generazione; non è mai compito semplicemente concluso» ( Spe Salvi, 25). Tante volte, ragionando intorno alla giustizia, ci siamo ripetuti la nozione di Giustiniano, intesa come «la costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il suo». A ciascuno il suo: della definizione di Giustiniano si insiste sempre sul “dare a ciascuno il suo”, come criterio di giustizia sociale, salvo poi accorgersi di non sapere cosa sia quel “suo” che dobbiamo tributare a ciascuno. Si trascurano invece le parole che precedono quella nota definizione e che svelano la vera natura della giustizia: la sottolineatura che il suum cuiuque tribuere è oggetto di una «costante e perpetua volontà» indica che la giustizia è una meta sempre irraggiungibile, sempre inattingibile, sempre cogente, ma sempre un po’ oltre le umane capacità, come a segnalare un’eccedenza che supera le nostre capacità, se non di immaginazione, certamente di concreta realizzazione.

mosaic of Justinian I (Ravenna)

E guai se non lo fosse. La giustizia umana è strutturalmente sempre manchevole e difettosa e quando pretende di non esserlo, quando perde il senso del limite, si tramuta nel suo contrario: summum ius, summa iniuria. La storia dell’umanità ci offre non pochi esempi di gravi e atroci ingiustizie nate paradossalmente dall’affermazione caparbia di una giustizia umana senza limiti, macchiata dalla hybris: «La hybris genera tiranni» dice il celeberrimo verso 872 di Edipo Re. Così la storia umana è costellata da regimi tirannici che hanno seminato e seminano oppressione, terrore e altre barbarie, in nome di ideologie volte realizzare sulla terra una giustizia assoluta: dall’inquisizione ai terrorismi di ogni specie ( F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, Bologna, Il Mulino, 2006), dai totalitarismi del XX secolo fino alle contemporanee forme di populismo giudiziario che tendono a rispondere ai problemi sociali invocando pene sempre più severe. «L’esperienza del passato e del nostro tempo dimostra che la giustizia da sola non basta e che, anzi, può condurre alla negazione e all’annientamento di sè stessa» (Giovanni Paolo III, Dives in Misericordia, riecheggiata da Papa Francesco in Misericordiae Vultus).

llegory_of_Vanity Di Nicolas Régnier

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“Non volere essere troppo giusto”, dice il Qoelet: ogni espressione del diritto e ogni istituto giuridico sono soggetti a questa paradossale legge umana. Non solo il diritto penale – che è lo strumento più potente a disposizione dello Stato per combattere le ingiustizie e deve essere maneggiato con cura, con le dovute garanzie – ma anche altri istituti e principi posti a tutela della persona e della dignità umana devono misurarsi con il senso del limite. Degna di nota è un’affermazione della Corte costituzionale italiana che esige che anche ogni diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione sia sempre assoggettato ai necessari limiti e al principio di proporzionalità: «Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (sent. n. 85 del 2013). Un diritto individuale assoluto è un diritto tiranno, dice la Corte. Dunque, anche nelle sue espressioni apicali poste a tutela della persona contro ogni forma di potere, quali sono appunto i diritti fondamentali, la giustizia umana per essere veramente tale esige il senso del limite e quindi la prospettiva di un oltre.

La certezza che non si potrà mai soddisfare appieno l’esigenza di giustizia lungi dall’indurre ad un atteggiamento di rinuncia, innesca un dinamismo, un “andar cercando”. È un invito a percorrere sempre nuove “vie della giustizia”, a intraprendere un cammino incessante di riforma. L’attesa di giustizia che scaturisce dalle sempre nuove ingiustizie che colpiscono le persone e i popoli è motore per un instancabile ripensamento delle forme giuridiche ed è spinta verso una ricerca indomabile di risposte sempre più adeguate a questo bisogno eterno, universale e umano che impegna da sempre tutta la civiltà umana, in ogni latitudine e in ogni tempo. 

Tra le espressioni storiche più recenti di questo eterno processo riformatore delle forme della giustizia spiccano la giustizia costituzionale e la giustizia riparativa. 

Know Justice Know Peace by Amos Kennedy

La giustizia costituzionale in Europa nasce in risposta ai totalitarismi sviluppatisi dopo la Seconda guerra mondiale su tutto il continente. La caratteristica di quei regimi è stata di aver perpetrato le più nefaste atrocità non contro la legge, ma attraverso di essa. Le dinamiche istituzionali della presa di potere di Mussolini in Italia e di Hitler in Germania rispettavano formalmente le regole poste rispettivamente dallo Statuto Albertino e dalla Costituzione di Weimar. La persecuzione degli ebrei è stata legittimata formalmente dall’approvazione delle leggi razziali del 1938 in Italia e dalle leggi di Norimberga a partire dal 1935 in Germania (R. Calvo, L’ordinamento criminale della deportazione, Laterza, Roma, 2023). Di qui il paradosso della legge ingiusta – o dell’ingiustizia legale, per usare una famosa espressione di Gustav Radbruch – che segnava la sconfitta del positivismo giuridico di cui egli stesso era stato convinto esponente. Le Corti costituzionali – che a partire dal secondo dopoguerra, a conclusione delle esperienze totalitarie, si diffondono in tutta Europa – nascono per fronteggiare questa nuova esigenza di giustizia. Esse sono giudici speciali, giudici delle leggi, chiamate a tutelare e a garantire principi fondativi del patto sociale e consegnati al testo costituzionale, tra cui anzitutto, e soprattutto, i diritti fondamentali della persona umana. Si tratta di una rivoluzione copernicana nelle strutture dello Stato liberale, che metteva al centro la legge, espressione della volontà popolare in Parlamento e immaginava i giudici come meri esecutori della legge – bouche de la loi. Di fronte a una legge che può sbagliare, o addirittura divenire strumento di un ordinamento criminale, occorre una nuova istanza di garanzia, individuata nelle Corti costituzionali nazionali e nelle altre Corti dei diritti anche di matrice sovranazionale, come la Corte europea dei diritti dell’uomo o la Corte interamericana dei diritti dell’uomo.

Per altro verso, anche la giustizia penale mostra la sua insufficienza di fronte al bisogno di giustizia delle vittime, e mostra sempre più la sua incapacità a perseguire la sua vera finalità che – come esige la Costituzione italiana – è quella della rieducazione e del reinserimento del condannato. Occorre non solo una giustizia penale migliore, ma anche qualcosa di meglio della giustizia penale, per riprendere una famosa espressione di Gustav Radbruch, riproposta da Aldo Moro, che non si stancava di osservare che una pena retributiva, speculare al delitto, appare come insensata e inutile: incapace di lenire il dolore delle vittime, incapace di prevenire la recidiva e quindi di offrire una risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini. Ispirata all’esperienza della Commissione Verità e riconciliazione del Sudafrica del post-apartheid, la giustizia riparativa ha iniziato a farsi largo anche in Europa e in Italia, come forma complementare rispetto alla giustizia penale. Laddove la giustizia penale è tutta rivolta al passato, a ricostruire le responsabilità, ad accertare i fatti e a punire il colpevole del male commesso, per lo più attraverso la reclusione in carcere, la giustizia riparativa, a partire dal racconto della verità dei fatti, guarda avanti e mira a ricomporre a riparare le vite segnate dal reato. 

Secondo le definizioni che si trovano nei documenti del Consiglio d’Europa, «la giustizia riparativa è un processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato, e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale». È “la giustizia dell’incontro”. Dove l’incontro coinvolge non solo il reo e la vittima, ma anche la comunità, insieme a un mediatore e lo scopo riparativo può essere dato da qualunque accordo, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti. C’è una radice biblica all’origine di queste forme di giustizia – i rib – su cui il Cardinale Carlo Maria Martini ha scritto pagine indimenticabili (A. Ceretti, M. Cartabia, Un’altra storia inizia qui, Milano, Bompiani, 2020).

Marta Cartabia

Marta Cartabia

Ordinaria di Diritto Costituzionale, già giudice della Corte costituzionale, della quale dall’11 dicembre 2019 e presidente della Corte, è stata ministro della giustizia nel governo Draghi (2021-2022).